RegolamentoCapo II

Art. 383

In vigore dal 3 gen 1931
Nei casi di definitiva sostituzione nella carica di consegnatario del magazzino, il direttore della Scuola dispone che il cessante proceda alla consegna del magazzino al subentrante. A questo scopo, si chiudono le scritture dei registri per dimostrare ciò che deve esistere nel magazzino al momento della consegna, e si procede alla ricognizione del materiale con l'intervento del direttore della Scuola. Il risultato della ricognizione si fa quindi constare con apposita dichiarazione sui registri stessi firmata dal cessante, dal subentrante e dal direttore nonché con regolare verbale, in quadruplice esemplare, firmato dagli stessi. Un esemplare di detto verbale sarà trasmesso al Ministero, un altro sarà conservato agli atti della Scuola e gli altri due saranno ritirati dalle parti interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-383

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 383 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo