Regolamento›Capo II
Art. 387
In vigore dal 3 gen 1931
Per l'acquisto di chiodi, spago, oggetti d'imballaggio, sostanze insetticide e per la manutenzione dei materiali ed altre piccole spese pei magazzini provvede, salvo rimborso, il direttore della Scuola, con il fondo anticipatogli per le spese inerenti al magazzino.
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