Regolamento›Capo II
Art. 385
In vigore dal 3 gen 1931
Nel caso di morte del consegnatario, che non sia già altrimenti rappresentato, il direttore della Scuola dispone immediatamente perché sia provveduto alla chiusura dei registri e perché, alla presenza sua e di altra persona che rappresenti il defunto, si proceda in conformità agli articoli precedenti, alla regolare consegna del magazzino ad altro consegnatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-385