Regolamento›Capo II
Art. 384
In vigore dal 3 gen 1931
Nel caso che il consegnatario del magazzino debba assentarsi temporaneamente, la gestione provvisoria del magazzino resta interinalmente affidata ad altro funzionario di P. S.
La responsabilità continua però a rimanere al consegnatario del magazzino: è perciò suo obbligo ed interesse, quando riprende servizio, di rendersi conto del modo con cui la gestione fu condotta.
Qualora egli avesse a riscontrare irregolarità od ammanchi, dovrà entro il periodo di giorni 15 dalla riassunzione della gestione, riferirne al direttore della Scuola per l'esonero della propria responsabilità e il contemporaneo accertamento di quella di chi lo ha sostituito.
Quando si tratti di malattia o di misure disciplinari, che lascino supporre un'assenza maggiore di giorni trenta, il consegnatario del magazzino ha il diritto di chiedere al direttore della Scuola che si proceda alla consegna regolare del magazzino al funzionario che lo deve sostituire con facoltà di farsi rappresentare, per le operazioni della consegna, da persona di sua fiducia, la quale deve firmare il relativo verbale, redatto con le norme di cui all'articolo precedente.
La delegazione deve risultare da dichiarazione scritta del consegnatario del magazzino, da allegarsi al verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-384