Regolamento
Art. 379
In vigore dal 3 gen 1931
Per i fogli, registri e cartellini matricolari, per le note caratteristiche dei sottufficiali, per le tessere di riconoscimento di agenti, per i rapporti situazione della forza, per il giornale di cassa, per le contabilità mensili degli assegni fissi, per i documenti di viaggio per trasferimenti, per gli stralci registri pignoramento ecc., per i quaderni di biglietti entrata negli ospedali, per i fogli e le lettere di licenza, per i fogli di congedo, per gli avvisi ai distretti dell'ammissione dei militari al Corpo, per i fogli di partecipazione ai distretti circa la dispensa degli agenti dalla chiamata alle armi, per registri, inventari, buoni di carico e scarico del materiale di armamento e corredo, per i quaderni fondo vitto, ecc., provvederà il Ministero delle finanze a mezzo del Provveditorato generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-379