Regolamento

Art. 378

In vigore dal 3 gen 1931
Il questore cessante consegna al subentrante la somma residua della quota del mese in corso per spese d'ufficio e gli oggetti acquistati in precedenza e tuttora esistenti. Dell'assegno per spese di ufficio non vi ha obbligo di render conto. Però i questori devono tener particolareggiata nota delle spese fatte e conservare i documenti relativi per esibirli, occorrendo, ai funzionari incaricati delle ispezioni e trasmetterli, se richiesti, al Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-378

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 378 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo