Art. 378
Regolamento

Art. 378

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In vigore dal 3 gen 1931
Il questore cessante consegna al subentrante la somma residua della quota del mese in corso per spese d'ufficio e gli oggetti acquistati in precedenza e tuttora esistenti. Dell'assegno per spese di ufficio non vi ha obbligo di render conto. Però i questori devono tener particolareggiata nota delle spese fatte e conservare i documenti relativi per esibirli, occorrendo, ai funzionari incaricati delle ispezioni e trasmetterli, se richiesti, al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-378