Regolamento›Capo II
Art. 388
In vigore dal 3 gen 1931
Rispetto alla gestione amministrativa contabile e secondo la loro natura, i materiali che vengono dati in carico si distinguono nei seguenti gruppi:
Gruppo A (corredo): che comprende gli effetti per il vestiario e corredo personale degli agenti, le buffetterie, ecc.;
Gruppo B (casermaggio): che comprende i letti con accessori, i mobili degli uffici, gli autoveicoli, le biciclette, ecc.;
Gruppo C (armamento): che comprende le armi, le loro parti, gli assortimenti e gli accessori, le munizioni, le catenelle di sicurezza con lucchetto, ecc.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-388