RegolamentoCapo II

Art. 388

In vigore dal 3 gen 1931
Rispetto alla gestione amministrativa contabile e secondo la loro natura, i materiali che vengono dati in carico si distinguono nei seguenti gruppi: Gruppo A (corredo): che comprende gli effetti per il vestiario e corredo personale degli agenti, le buffetterie, ecc.; Gruppo B (casermaggio): che comprende i letti con accessori, i mobili degli uffici, gli autoveicoli, le biciclette, ecc.; Gruppo C (armamento): che comprende le armi, le loro parti, gli assortimenti e gli accessori, le munizioni, le catenelle di sicurezza con lucchetto, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-388

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Art. 388 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo