Art. 387
RegolamentoCapo II

Art. 387

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In vigore dal 3 gen 1931
Per l'acquisto di chiodi, spago, oggetti d'imballaggio, sostanze insetticide e per la manutenzione dei materiali ed altre piccole spese pei magazzini provvede, salvo rimborso, il direttore della Scuola, con il fondo anticipatogli per le spese inerenti al magazzino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-387