Regolamento›Capo II
Art. 383
157 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Nei casi di definitiva sostituzione nella carica di consegnatario del magazzino, il direttore della Scuola dispone che il cessante proceda alla consegna del magazzino al subentrante.
A questo scopo, si chiudono le scritture dei registri per dimostrare ciò che deve esistere nel magazzino al momento della consegna, e si procede alla ricognizione del materiale con l'intervento del direttore della Scuola.
Il risultato della ricognizione si fa quindi constare con apposita dichiarazione sui registri stessi firmata dal cessante, dal subentrante e dal direttore nonché con regolare verbale, in quadruplice esemplare, firmato dagli stessi.
Un esemplare di detto verbale sarà trasmesso al Ministero, un altro sarà conservato agli atti della Scuola e gli altri due saranno ritirati dalle parti interessate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-383