RegolamentoTitolo VIII

Art. 42

In vigore dal 16 feb 1930
Alle infermiere laiche e religiose, che, munite o meno del certificato di abilitazione di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, ne facciano domanda al prefetto della provincia di residenza, entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, e che dimostrino, in base a documenti e titoli, da valutarsi dalle speciali commissioni di cui al successivo , di aver compiuto un conveniente tirocinio professionale, da valutarsi secondo il servizio effettivamente prestato, può essere rilasciato: a) il certificato di ammissione al 2° anno di corso, se il tirocinio abbia avuto una durata minima di due anni; b) il diploma di Stato per infermiere professionali, se il tirocinio abbia avuto una durata minima di quattro anni; c) il certificato di abilitazione a funzioni direttive, se il tirocinio professionale abbia avuto una durata minima di sei anni, dei quali almeno due con funzioni direttive e se l'aspirante dia prova di possedere una adeguata coltura generale e tecnica. La durata minima del tirocinio professionale richiesto per il rilascio del diploma di Stato per infermiere e del certificato di abilitazione a funzioni direttive, di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, è ridotta alla metà per le infermiere volontarie, laiche e religiose, che abbiano prestato servizio durante la guerra in ospedali militari, o militarizzati o di Croce Rossa. Alle infermiere diplomate da scuole professionali di durata biennale e di durata triennale, semprechè organizzate a convitto, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, le commissioni di cui al successivo potranno rilasciare rispettivamente il diploma di Stato per infermiere professionali e il certificato di abilitazione a funzioni direttive prescindendo dalla valutazione di ogni altro titolo e documento e dalla durata del tirocinio professionale posteriore al conseguimento del diploma.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-42

In sintesi

La disposizione consente alle infermiere laiche e religiose di ottenere determinati titoli professionali dimostrando il tirocinio svolto tramite apposita domanda al prefetto entro due anni. Con almeno due anni di tirocinio si ottiene l'ammissione al secondo anno di corso, con quattro anni il diploma di Stato e con sei anni (di cui due direttivi e adeguata cultura) il certificato per funzioni direttive. Il periodo di tirocinio richiesto per il diploma e le funzioni direttive è dimezzato per chi ha prestato servizio di guerra in ospedali militari, militarizzati o di Croce Rossa. Inoltre, chi ha già un diploma di scuola professionale a convitto biennale o triennale può ricevere direttamente il diploma di Stato o il certificato direttivo senza ulteriori valutazioni del tirocinio successivo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina una fase transitoria per riconoscere titoli, diplomi di Stato e abilitazioni alle infermiere in base all'esperienza pratica pregressa o ai diplomi già conseguiti presso scuole-convitto.

A chi si applica

Si applica alle infermiere laiche e religiose in servizio, a quelle volontarie con servizio bellico e a coloro che hanno conseguito diplomi presso scuole professionali a convitto biennali o triennali esistenti.

Esempio pratico

Un'infermiera laica che ha svolto quattro anni di effettivo servizio e tirocinio presenta domanda e documenti al prefetto della propria provincia entro due anni per ottenere il rilascio del diploma di Stato per infermiere professionali.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione di apposita domanda al prefetto della provincia di residenza entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, corredata da documenti e titoli comprovanti il tirocinio svolto.

Domande frequenti

Entro quale termine deve essere presentata la domanda e a quale autorità?La domanda deve essere presentata al prefetto della provincia di residenza entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Quale agevolazione è prevista per chi ha prestato servizio durante la guerra?Per le infermiere volontarie che hanno prestato servizio bellico in ospedali militari, militarizzati o di Croce Rossa, la durata minima di tirocinio richiesta per il diploma di Stato e per il certificato direttivo è ridotta alla metà.
Cosa è previsto per chi ha già un diploma di una scuola professionale organizzata a convitto?Le diplomate di scuole a convitto biennali o triennali possono ottenere rispettivamente il diploma di Stato o il certificato a funzioni direttive a prescindere da altri titoli o dal tirocinio successivo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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