RegolamentoTitolo VIII

Art. 45

In vigore dal 16 feb 1930
Scaduto il termine di cui al precedente , i posti di infermiere, laiche o religiose, che si renderanno vacanti negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali dovranno essere conferiti ad infermiere professionali munite del diploma di Stato di cui all' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n, 1832. Le amministrazioni di detti ospedali, prima di provvedere alle nomine ai cennati posti, dovranno, almeno quindici giorni prima, dare pubblica notizia delle relative vacanze, mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del comune, nonché dare comunicazione delle vacanze stesse al prefetto della provincia e alle direzioni delle scuole-convitto per infermiere professionali esistenti nella provincia e in quelle limitrofe. Soltanto quando manchino istanze di persone munite di tale diploma, si potrà far luogo alla nomina a tali posti di infermiere autorizzate o abilitate a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1264.
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