RegolamentoTitolo VIII

Art. 47

In vigore dal 16 feb 1930
il Ministero dell'interno vigila affinché le amministrazioni ospedaliere provvedano gradualmente all'applicazione dell' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, in modo che, allo scadere del termine massimo dallo stesso articolo fissato, tutti i posti di caposala siano coperti da personale munito di regolare diploma. Agli effetti del presente articolo, le amministrazioni ospitaliere devono comunicare ai prefetti, alla fine di ogni anno, l'elenco nominativo del personale dei capo-sala, con la indicazione della data di assunzione e del titolo di abilitazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-47

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