RegolamentoTitolo VIII

Art. 44

In vigore dal 16 feb 1930
Agli effetti e per gli adempimenti previsti dal precedente , saranno nominate dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, speciali commissioni nei più importanti capoluoghi di provincia. Analogamente sarà provveduto, agli effetti e per gli adempimenti previsti dal precedente , dal Ministero dell'interno, di concerto con quello della educazione nazionale e con quello delle corporazioni. Dette commissioni sono composte: a) per il rilascio del certificato di ammissione al secondo anno di corso, del diploma di Stato per infermiera professionale e del certificato di abilitazione a funzioni direttive, di un funzionario medico del Ministero dell'interno di grado non inferiore al sesto, presidente, di un direttore di ospedale, di un direttore di clinica medica o primario medico, di un direttore di clinica chirurgica o primario chirurgo e di una esperta in materia di assistenza infermiera; b) per il rilascio del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, al posto del chirurgo vi sarà un professore universitario di igiene e al posto dell'esperta in materia di assistenza infermiera una esperta in materia di assistenza sociale. Il Ministero dell'interno ha facoltà di stabilire, sentita la speciale Commissione di cui all' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, apposite norme di carattere generale per la valutazione dei titoli. Ai componenti delle commissioni predette sono applicabili le disposizioni di cui al 1°, 2° e 3° comma dell' del presente regolamento. La spesa per le indennità e per le medaglie di presenza graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed a carico dello stanziamento per le spese per le commissioni tecnico-sanitarie. Il diploma di Stato per infermiera, il certificato di abilitazione a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice, di cui ai precedenti , vengono rilasciati dai prefetti e debbono essere conformi agli annessi modelli D, E, e F.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-44

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