Regolamento›Titolo VIII
Art. 39
In vigore dal 16 feb 1930
Le religiose, che, per regola del loro istituto, non possono prestare l'assistenza agli uomini, potranno ricevere un diploma professionale con tale limitazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-39