RegolamentoTitolo VIII

Art. 40

In vigore dal 16 feb 1930
Le scuole-convitto professionali per infermiere esistenti all'atto della pubblicazione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, siano esse erette o non in ente morale, dovranno regolarizzare la loro posizione agli effetti del Regio decreto medesimo e del presente regolamento entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.
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