Regolamento›Titolo VI
Art. 35
In vigore dal 16 feb 1930
Il diploma di Stato per infermiera professionale, il certificato di abilitazione a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice vengono rilasciati dalle singole scuole e debbono essere conformi rispettivamente agli annessi modelli A, B e C.
Del rilascio deve prendersi nota nei registri della scuola e nel fascicolo personale dell'allieva.
I diplomi ed i certificati anzidetti sono sottoposti al pagamento delle tasse di bollo e di concessione governativa a norma delle disposizioni vigenti.
I predetti modelli A, B e C possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-35