RegolamentoTitolo VI

Art. 35

In vigore dal 16 feb 1930
Il diploma di Stato per infermiera professionale, il certificato di abilitazione a funzioni direttive e il diploma di Stato per assistente sanitaria visitatrice vengono rilasciati dalle singole scuole e debbono essere conformi rispettivamente agli annessi modelli A, B e C. Del rilascio deve prendersi nota nei registri della scuola e nel fascicolo personale dell'allieva. I diplomi ed i certificati anzidetti sono sottoposti al pagamento delle tasse di bollo e di concessione governativa a norma delle disposizioni vigenti. I predetti modelli A, B e C possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo