RegolamentoTitolo VI

Art. 33

In vigore dal 16 feb 1930
Nel giorno stabilito per la prova scritta, il presidente della commissione esaminatrice, fatta verificare l'integrità de suggelli dai commissari e dalle candidate, apre il plico e detta il tema ad alta voce. Due dei commissari, per turno, vigilano affinché le candidate non comunichino fra loro e non facciano uso di libri e di manoscritti. Verificandosi tale infrazione, le candidate sono esclusa senz'altro dall'esame, e se ne prende nota a verbale. I lavori non debbono essere firmati dalle candidate, bensì consegnati alla commissione esaminatrice in busta chiusa, nella quale ogni candidata avrà previamente posta una busta più piccola, ugualmente chiusa, contenente il proprio nome, cognome e indirizzo. I lavori debbono essere scritti su carta portante il timbro della scuola. È vietato di porre sui lavori o sulle buste qualunque contrassegno, che renda possibile il riconoscimento delle candidate. Anche tale infrazione è punita con l'annullamento della prova e con la esclusione dall'esame. Sopra ciascuna busta grande contenente il lavoro, due commissari di turno appongono la propria firma e segnano l'ora della consegna, nella parte posteriore della busta, attraverso i bordi di chiusura. Nei giorni stabiliti per la lettura dei temi scritti, la commissione esaminatrice apre successivamente le singole buste grandi, apponendovi un numero d'ordine, che dev'essere ripetuto sulla busta piccola e sul tema. Avvenuta la votazione su tutti i lavori, vengono aperte le buste piccole da cui rilevansi i nomi delle candidate. Delle operazioni compiute in ogni seduta la commissione redige apposito verbale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo