RegolamentoTitolo VI

Art. 34

In vigore dal 16 feb 1930
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame, orale, pratica e scritta. Per ottenere l'approvazione, l'allieva deve riportare sei decimi in ciascuna prova di esame, sia di promozione che di diploma, se si tratta di aspirante al diploma di infermiera professionale. Per l'iscrizione, invece, al terzo anno di corso per l'abilitazione a funzioni direttive ed al corso specializzato per assistenti sanitarie visitatrici, e per il conseguimento del rispettivo certificato di abilitazione o diploma di Stato, l'aspirante deve avere riportato non meno di sette decimi in ciascuna prova di esame. L'allieva riprovata in una o più materie in una sessione è ammessa alla riparazione in quella successiva. Non ottenendo l'approvazione neppure in questa ultima, deve ripetere l'anno. Riprovata pure al secondo anno, deve lasciare la scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-34

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