Art. 39
RegolamentoTitolo VIII

Art. 39

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In vigore dal 16 feb 1930
Le religiose, che, per regola del loro istituto, non possono prestare l'assistenza agli uomini, potranno ricevere un diploma professionale con tale limitazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-39