RegolamentoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 16 feb 1930
Il regolamento speciale di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici deve disciplinare tutto quanto si riferisce alla organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola comprese le assicurazioni che l'ente, da cui la scuola dipende, intenda stipulare a favore del personale di assistenza e salariato; ferma restando l'osservanza di tutti gli obblighi nascenti dall'applicazione delle leggi per le assicurazioni sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-8

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