RegolamentoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 16 feb 1930
Il Ministero dell'interno, fatti gli accertamenti che riterrà opportuni, e provocato l'assenso di massima del Ministero dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche del Ministero delle corporazioni, sottopone le domande di cui ai precedenti all'esame della speciale Commissione prevista dall', lettera a), del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832. I decreti di autorizzazione all'istituzione delle scuole, da emanarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello della educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche col Ministero delle corporazioni, determineranno anche le eventuali modalità dell'autorizzazione. Dei decreti di autorizzazione è data notizia gratuitamente così nella Gazzetta Ufficiale del Regno, come nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale ha sede la scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-5

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