RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 16 feb 1930
Le università, gli enti e comitati che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, debbono rivolgere analoga domanda al Ministero dell'interno, corredandola dei seguenti documenti ed indicazioni: a) deliberazione legalmente adottata dall'amministrazione dell'ente o degli enti che intendono istituire la scuola-convitto e, nel caso di comitati, gli atti relativi alla loro costituzione; b) schema di statuto; c) documenti dimostrativi dei mezzi finanziari a disposizione per l'impianto e il funzionamento della scuola-convitto; d) progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento della scuola-convitto, comprendente: 1° la pianta e descrizione dei locali, che permetta anche di rilevare i rapporti dei locali della scuola con quelli dell'ospedale e specialmente con le infermerie; 2° lo schema del regolamento speciale della scuola-convitto, in conformità delle disposizioni di cui all' del presente regolamento; 3° l'indicazione del numero massimo delle allieve, che la scuola-convitto potrà accogliere; 4° l'indicazione del numero dei letti e delle sezioni e corsie o reparti di medicina, chirurgia e specialità, in cui le allieve compiranno il tirocinio pratico; 5° l'elenco numerico del personale per i posti direttivi e per l'insegnamento. Ad ogni domanda deve essere unita una deliberazione della rappresentanza dell'ente o un atto impegnativo del privato, dai quali dipendono le cliniche o i reparti ospitalieri destinati ad essere serviti dalla scuola, in cui siano determinate le condizioni da osservarsi nelle rispettive prestazioni. Agli effetti dell' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, possono essere considerati pubblici anche gli ospedali che, debitamente autorizzati, rendano, in fatto, importanti servizi nell'interesse della pubblica assistenza, ed esercitino largamente l'assistenza sanitaria gratuita o comunque con carattere di beneficenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo