RegolamentoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 16 feb 1930
Lo statuto di ogni scuola-convitto professionale per infermiere e di ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici deve determinare la composizione dal consiglio di amministrazione. Gli enti o collettività, che, sotto qualsiasi forma, contribuiscano o concorrano al funzionamento della scuola, avranno diritto ad una rappresentanza nel consiglio di amministrazione della scuola stessa. Detta rappresentanza non potrà, però, in nessun caso essere superiore a due delegati per ogni ente o collettività. Ferma restando, ove manchi contraria disposizione dello statuto, la facoltà dell'ente fondatore di nominare per intero il consiglio di amministrazione della scuola, ne farà in ogni caso, parte, su designazione della facoltà medico-chirurgica, con voto deliberativo, uno dei direttori delle cliniche o il direttore sanitario dell'ospedale, in cui il servizio di assistenza è affidato alla scuola. Del consiglio medesimo fanno parte, inoltre, con voto consultivo: la direttrice della scuola-convitto e, nel caso di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, la direttrice o il direttore della scuola; il direttore didattico della scuola di cui all' qualora esista, o, in sua mancanza, un rappresentante degli insegnanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-7

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