Regolamento›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 16 feb 1930
Tanto nelle scuole-convitto professionali per infermiere, quanto nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, il consiglio di amministrazione può nominare un direttore didattico, con l'incarico di sorvegliare l'andamento generale dell'insegnamento teorico e pratico.
La nomina di esso deve cadere sopra uno dei medici insegnanti nella scuola, dotato di particolari attitudini e competenza.
Il personale insegnante della scuola risponde direttamente verso il direttore didattico della regolarità dell'insegnamento affidatogli.
Nessun direttore didattico, però, può essere nominato nelle scuole-convitto funzionanti presso cliniche ed ospedali, che hanno promossa direttamente l'istituzione della scuola, intendendosi che, in questo caso, le funzioni di direttore didattico spettano allo stesso direttore della clinica o dell'ospedale.
Il direttore didattico convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti della scuola, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento, e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione per i provvedimenti di sua competenza.
Del consiglio degli insegnanti fa parte di diritto, con voto deliberativo, la direttrice della scuola-convitto, o, nel caso di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, la direttrice o il direttore della scuola stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-12