Regolamento›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 16 feb 1930
Le scuole-convitto professionali per infermiere non possono ammettere che allieve interne.
Possono essere considerate come allieve interne, secondo le modalità stabilite dai regolamenti speciali e ancorchè frequentino la scuola per il solo tirocinio teorico-pratico, le appartenenti a collettività, con vita in comune.
Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, abbinate a scuole-convitto professionali per infermiere, possono ammettere anche allieve esterne per il conseguimento del diploma di assistente sanitaria visitatrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-15