Regolamento›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 16 feb 1930
Non possono essere ammesse nelle scuole-convitto professionali per infermiere coloro che siano di età inferiore agli anni 18, od abbiano superato l'età di anni 35.
Non possono essere ammesse al corso di abilitazione a funzioni direttive ed alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici coloro che siano di età inferiore agli anni 20 od abbiano superato l'età di anni 38.
In casi speciali, il consiglio di amministrazione può concedere deroghe al limite massimo di età.
Le allieve che all'età di 20 anni conseguono il diploma del corso biennale non potranno, per l' del R. decreto 31 maggio 1927, n. 1334, valersene a scopi professionali, se non dopo aver raggiunta l'età maggiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-18