Regolamento›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 16 feb 1930
Le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono gratuite o a pagamento.
Per le scuole a pagamento, il regolamento speciale deve fissare la retta da pagarsi dalle allieve e il modo di pagamento.
Per casi speciali, determinati dal detto regolamento, il consiglio di amministrazione della scuola può concedere riduzioni di rette ed anche ammissioni totalmente gratuite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-23