Regolamento›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 16 feb 1930
Le materie obbligatorie di insegnamento sono:
a) per il diploma di infermiera professionale:
1° elementi di anatomia e di fisiologia;
2° elementi di medicina e di chirurgia;
3° assistenza medica, assistenza chirurgica e assistenza
infantile;
4° pronto soccorso;
5° nozioni di igiene;
6° elementi di etica professionale e di economia domestica.
b) per il diploma di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermiera;
1° perfezionamento nelle materie dei primi due anni;
2° tecnica ospitaliera con speciale riguardo alle funzioni di capo-sala;
3° elementi di igiene e di medicina sociale.
c) per il diploma di assistente sanitaria visitatrice:
1° igiene e previdenza sociale;
2° profilassi ed assistenza in rapporto alle malattie sociali;
3° assistenza scolastica e domiciliare;
4° economia domestica;
5° malattie del lavoro e igiene industriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-26