Regolamento›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 16 feb 1930
Le trasgressioni di cui le allieve si siano rese colpevoli nella scuola, nel convitto e nel disimpegno del loro tirocinio pratico, debbono essere riferite immediatamente alla direttrice, per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Questi possono essere: l'ammonizione verbale e scritta, la privazione della libera uscita, se si tratta di scuola-convitto, e il licenziamento dalla scuola.
L'ammonizione e la privazione della libera uscita si applicano per le mancanze lievi e sono di competenza del dirigente della scuola.
Il licenziamento si applica nei casi di indisciplinatezza grave, di recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo ad altro provvedimento disciplinare, o per irregolare condotta fuori della scuola, ed è pronunziato sempre dal consiglio di amministrazione, sentito il dirigente della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-25