Art. 25
RegolamentoTitolo IV

Art. 25

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In vigore dal 16 feb 1930
Le trasgressioni di cui le allieve si siano rese colpevoli nella scuola, nel convitto e nel disimpegno del loro tirocinio pratico, debbono essere riferite immediatamente alla direttrice, per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Questi possono essere: l'ammonizione verbale e scritta, la privazione della libera uscita, se si tratta di scuola-convitto, e il licenziamento dalla scuola. L'ammonizione e la privazione della libera uscita si applicano per le mancanze lievi e sono di competenza del dirigente della scuola. Il licenziamento si applica nei casi di indisciplinatezza grave, di recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo ad altro provvedimento disciplinare, o per irregolare condotta fuori della scuola, ed è pronunziato sempre dal consiglio di amministrazione, sentito il dirigente della scuola.
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