Regolamento›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 24 mar 1960
Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente.
I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-20