Regolamento›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 16 feb 1930
Le allieve minori di età non possono essere ammesse nelle scuole senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà.
Questi, inoltre, qualora non risieda nella città dove ha sede la scuola, trattandosi di ammissione a scuola-convitto professionale per infermiere, deve indicare il nome e l'indirizzo di un raccomandatario ivi residente a cui la direttrice possa rivolgere eventuali comunicazioni di urgenza nell'interesse dell'allieva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-19