Art. 19
RegolamentoTitolo III

Art. 19

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In vigore dal 16 feb 1930
Le allieve minori di età non possono essere ammesse nelle scuole senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà. Questi, inoltre, qualora non risieda nella città dove ha sede la scuola, trattandosi di ammissione a scuola-convitto professionale per infermiere, deve indicare il nome e l'indirizzo di un raccomandatario ivi residente a cui la direttrice possa rivolgere eventuali comunicazioni di urgenza nell'interesse dell'allieva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-19