Regolamento›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 16 feb 1930
Per l'assistenza immediata degli infermi, la capo-sala dipende dal medico preposto al reparto ed assume la responsabilità anche per le infermiere e per le allieve.
Le capo-sala della scuola-convitto professionale debbono essere infermiere diplomate, abilitate a funzioni direttive, a norma dell' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o delle disposizioni transitorie del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-14