RegolamentoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 16 feb 1930
Per l'assistenza immediata degli infermi, la capo-sala dipende dal medico preposto al reparto ed assume la responsabilità anche per le infermiere e per le allieve. Le capo-sala della scuola-convitto professionale debbono essere infermiere diplomate, abilitate a funzioni direttive, a norma dell' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o delle disposizioni transitorie del presente regolamento.
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