Art. 20
RegolamentoTitolo III

Art. 20

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In vigore dal 24 mar 1960
Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media, inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente. I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-20