Regolamento›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 16 feb 1930
Ogni scuola-convitto professionale per infermiere ed ogni scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici ha un proprio statuto ed un regolamento speciale che il Ministero dell'interno approva con lo stesso atto con cui autorizza la istituzione della medesima e le riconosce la capacità giuridica ai termini dell' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o con decreti separati, sentita la Commissione di cui all' del citato decreto, previo parere favorevole del Ministero delle corporazioni per le norme relative alla previdenza.
Il Ministro per l'interno avrà in ogni tempo la facoltà di disporre, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello per le corporazioni, la revisione degli statuti delle scuole già autorizzate per metterli in armonia con i risultati ottenuti dalle diverse scuole e con le nuove esigenze dell'assistenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-6