Art. 42
RegolamentoTitolo VIII

Art. 42

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In vigore dal 16 feb 1930
Alle infermiere laiche e religiose, che, munite o meno del certificato di abilitazione di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, ne facciano domanda al prefetto della provincia di residenza, entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, e che dimostrino, in base a documenti e titoli, da valutarsi dalle speciali commissioni di cui al successivo , di aver compiuto un conveniente tirocinio professionale, da valutarsi secondo il servizio effettivamente prestato, può essere rilasciato: a) il certificato di ammissione al 2° anno di corso, se il tirocinio abbia avuto una durata minima di due anni; b) il diploma di Stato per infermiere professionali, se il tirocinio abbia avuto una durata minima di quattro anni; c) il certificato di abilitazione a funzioni direttive, se il tirocinio professionale abbia avuto una durata minima di sei anni, dei quali almeno due con funzioni direttive e se l'aspirante dia prova di possedere una adeguata coltura generale e tecnica. La durata minima del tirocinio professionale richiesto per il rilascio del diploma di Stato per infermiere e del certificato di abilitazione a funzioni direttive, di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, è ridotta alla metà per le infermiere volontarie, laiche e religiose, che abbiano prestato servizio durante la guerra in ospedali militari, o militarizzati o di Croce Rossa. Alle infermiere diplomate da scuole professionali di durata biennale e di durata triennale, semprechè organizzate a convitto, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, le commissioni di cui al successivo potranno rilasciare rispettivamente il diploma di Stato per infermiere professionali e il certificato di abilitazione a funzioni direttive prescindendo dalla valutazione di ogni altro titolo e documento e dalla durata del tirocinio professionale posteriore al conseguimento del diploma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-42