Regolamento
Art. 67
Comunicazione del giudizio sulla idoneità.
In vigore dal 20 dic 1929
All'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a quello dichiarato non idoneo o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti , è comunicato per iscritto il giudizio che lo riguarda, nel termine di un mese.
All'ufficiale dichiarato non idoneo, sospeso o tolto dal quadro, viene anche data comunicazione, entro il termine predetto, della motivazione del provvedimento che lo ha colpito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-67