Regolamento

Art. 70

Avanzamento da centurione a seniore.

In vigore dal 20 dic 1929
L'avanzamento da centurione a seniore avviene per 2/3 ad anzianità previo esame di idoneità e per 1/3 a scelta facoltativa, per titoli ed esami, tra i centurioni compresi nella prima metà dei posti del rispettivo grado, con modalità analoghe a quelle per le promozioni dei capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esame. Gli esami a scelta facoltativa precederanno quelli di idoneità. I candidati, che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa, sono dispensati da quelli di idoneità, che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi. I centurioni che rinuncino per tre volte consecutive agli esami di idoneità e quelli che per tre volte consecutive siano dichiarati non idonei saranno esclusi definitivamente dall'avanzamento e potranno essere trattenuti in servizio fino al compimento dei limiti di età stabiliti per conseguire diritto a pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-70

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