Regolamento

Art. 68

Trattamento fatto agli ufficiali esclusi definitivamente.

In vigore dal 20 dic 1929
Gli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore esclusi definitivamente dall'avanzamento possono, se giudicati idonei a servizi sedentari od a speciali mansioni d'ufficio, essere trattenuti in servizio non oltre il raggiungimento dei limiti di età, nella proporzione massima di un ventesimo dei posti del rispettivo organico. Quando tali aliquote siano raggiunte e si renda conveniente mantenere in servizio altri ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, saranno allontanati dalla speciale posizione coloro che ne beneficiarono. Agli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore, esclusi definitivamente dall'avanzamento e non trattenuti in servizio come sopra è detto, nonché ai primi seniori ed ufficiali di grado superiore definitivamente esclusi dall'avanzamento, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive eventuali modificazioni alla legge stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-68

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