Regolamento
Art. 63
Cancellazione dai quadri di avanzamento.
In vigore dal 20 dic 1929
L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che per qualunque motivo venga a perdere, a parere delle autorità gerarchiche, la idoneità per l'avanzamento, deve essere proposto al comandante del Gruppo per la cancellazione dal quadro.
La cancellazione avviene soltanto in seguito a parere conforme del Consiglio d'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-63