Regolamento

Art. 61

Casi di sospensione del giudizio d'avanzamento.

In vigore dal 20 dic 1929
Quando l'ufficiale da scrutinare venga sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina oppure sia collocato in aspettativa per qualsiasi motivo od in disponibilità o sospeso dall'impiego, il Consiglio di amministrazione deve pronunciare il giudizio di sospensiva, salvo a riprenderlo in esame quando sia cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione e quando la sua posizione sia comunque definita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-61

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