Regolamento

Art. 66

Rinuncia all'avanzamento.

In vigore dal 20 dic 1929
L'ufficiale di qualunque grado può, quando lo creda, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento al grado superiore senza che debba motivarla. La rinuncia s'intende limitata al solo anno al quale il quadro si riferisce ed è considerata, agli effetti dell', equivalente ad un giudizio di non idoneità riportato dall' ufficiale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-66

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