Regolamento

Art. 62

Casi di sospensione della iscrizione nel quadro.

In vigore dal 20 dic 1929
Quando l'ufficiale sia giudicato idoneo ed inscritto nel quadro d'avanzamento e venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la sua iscrizione nel quadro stesso rimane sospesa fino a quando la sua posizione non sia definita.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-62

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