Regolamento

Art. 57

Motivazione per la non idoneità all'avanzamento.

In vigore dal 20 dic 1929
La non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale dovrà avere una o più delle motivazioni seguenti: a) deficienza di qualità fisiche; b) deficienza di coltura generale, o militare, o tecnico- professionale; c) cattiva condotta; d) mancanza delle cognizioni necessarie a coprire il grado superiore; e) deficienza di carattere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-57

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