Regolamento
Art. 57
Motivazione per la non idoneità all'avanzamento.
In vigore dal 20 dic 1929
La non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale dovrà avere una o più delle motivazioni seguenti:
a) deficienza di qualità fisiche;
b) deficienza di coltura generale, o militare, o tecnico- professionale;
c) cattiva condotta;
d) mancanza delle cognizioni necessarie a coprire il grado superiore;
e) deficienza di carattere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-57