Regolamento

Art. 58

Sospensione del giudizio.

In vigore dal 20 dic 1929
La sospensione del giudizio, in materia di avanzamento, deve essere disposta in via assolutamente eccezionale, e in ogni modo non può durare per più di tre mesi (salvo le eccezioni di cui all'), trascorsi i quali dovrà essere pronunciato un nuovo giudizio. I giudizi sospensivi non possono essere più di due. La decisione sospensiva è di competenza del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-58

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