Regolamento
Art. 58
Sospensione del giudizio.
In vigore dal 20 dic 1929
La sospensione del giudizio, in materia di avanzamento, deve essere disposta in via assolutamente eccezionale, e in ogni modo non può durare per più di tre mesi (salvo le eccezioni di cui all'), trascorsi i quali dovrà essere pronunciato un nuovo giudizio.
I giudizi sospensivi non possono essere più di due.
La decisione sospensiva è di competenza del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-58