Regolamento
Art. 54
Durata dei quadri di avanzamento.
In vigore dal 20 dic 1929
I quadri d'avanzamento ordinari hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data della loro formazione fino al 31 dicembre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-54