Regolamento

Art. 54

Durata dei quadri di avanzamento.

In vigore dal 20 dic 1929
I quadri d'avanzamento ordinari hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data della loro formazione fino al 31 dicembre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-54

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo