Regolamento
Art. 50
Richiamo in servizio.
In vigore dal 20 dic 1929
È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze, su proposta del Comando Gruppo, di richiamare temporaneamente in servizio gli ufficiali collocati in ausiliaria, nei limiti delle vacanze esistenti nel loro grado e con obbligo di ricollocarli in ausiliaria appena dette vacanze vengano coperte definitivamente. Durante il richiamo, spetta, in aggiunta all'assegno di pensione, soltanto la differenza fra l'assegno medesimo e il trattamento di attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-50