Regolamento

Art. 48

Permanenza minima nei vari gradi.

In vigore dal 20 dic 1929
La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore è di: 3 anni per il grado di capo manipolo; 4 anni per il grado di centurione; 3 anni per i gradi successivi. Tuttavia, l'ufficiale può essere scrutinato nei riguardi dell'avanzamento ed inscritto nei quadri d'avanzamento anche prima che siano raggiunti detti limiti di permanenza. Comunque, egli non potrà conseguire la promozione se non sia scaduto il prescritto termine di permanenza nel grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-48

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